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Devi recuperare un credito all'interno dell'Unione Europea?
CONSULENZA LEGALE agosto 01, 2023 consulenza-legale

Devi recuperare un credito all'interno dell'Unione Europea?

Quando si può richiedere l'ingiunzione di pagamento europea?

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, disciplinato dal Regolamento CE n. 1896/2006, consente al creditore di recuperare le proprie somme anche se il debitore risiede all’estero. Tale procedura si applica soltanto alle controversie transfrontaliere, ossia a quelle liti in cui una delle parti, debitore o creditore, abbia la residenza o il domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello del Giudice adito.

Quindi il creditore italiano può chiedere ed ottenere l’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di un  cittadino francese, tedesco, ecc, ma non può chiederla contro un cittadino italiano. In tal caso occorrerà avviare la procedura monitoria di cui agli artt. 633 c.p.c. e seguenti (sull’argomento leggi l’articolo Come ottenere il pagamento di una fattura).

Affinché si possa chiedere un’ ingiunzione di pagamento europea (denominata anche decreto ingiuntivo europeo) è necessario che il credito presenti le seguenti caratteristiche:

  1. deve trattarsi di un credito di natura civile o commerciale, quindi attinente a rapporti tra imprese o tra imprese e consumatori;
  2. deve essere liquido, cioè quantificato nel suo ammontare;
  3. deve essere esigibile, cioè deve trattarsi di un credito scaduto, di cui il creditore può chiedere il pagamento;
  4. non deve essere contestato.

Sono invece esclusi dalla suddetta procedura i crediti riguardanti:

  • la materia fiscale, doganale e amministrativa;
  • la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri;
  • la sicurezza sociale;
  • il regime patrimoniale dei coniugi o altri regimi simili come ad esempio il fondo patrimoniale, la separazione dei beni, la comunione convenzionale;
  • i testamenti e le questioni successorie;
  • le procedure fallimentari e di concordato;
  • le obbligazioni extracontrattuali.

Come si richiede l'ingiunzione di pagamento europea?

Il procedimento in discorso è molto veloce e semplice in quanto funziona in base a dei moduli standard, scaricabili sul portale di giustizia europea, oppure reperibili in cartaceo presso la cancelleria del Tribunale competente.

Per richiedere l’ingiunzione di pagamento europea dunque, il creditore dovrà compilare (eventualmente anche on line) il modulo A  di cui all’ Allegato I del cit. regolamento, indicando:

  1. dati anagrafici e indirizzo delle parti (se società, anche il nome del legale rappresentante), nonché l’Autorità Giudiziaria cui si formula la domanda;
  2. importo del credito di cui si chiede il pagamento, indicando anche gli interessi e le spese;
  3. le ragioni della richiesta dell’ingiunzione di pagamento e cioè la descrizione dei fatti su cui si fonda il credito;
  4. descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal riguardo va precisato che il creditore non è obbligato a depositare una prova scritta del credito, in quanto è sufficiente indicarla. La procedura in discorso infatti, si basa sulla dichiarazione del creditore che si impegna “in coscienza e fede” a fornire informazioni veritiere.

Una volta compilato il suddetto modulo, occorrerà depositarlo o inoltrarlo telematicamente al Giudice competente. Se il creditore decide di agire personalmente, senza l’assistenza di un difensore, consigliamo di prendere contatti con la cancelleria del Giudice adito per avere informazioni precise circa le modalità di deposito della domanda.

Cosa accade dopo il deposito della domanda?

Il Giudice potrà:

  • rigettare la domanda, qualora non dovessero sussistere i requisiti previsti dalla legge. Il provvedimento di rigetto non può essere impugnato ma non pregiudica al creditore la possibilità di ripresentare la domanda sia con la procedura europea, che con quella ordinaria prevista dal nostro ordinamento e cioè il ricorso per decreto ingiuntivo (vedi sopra); oppure
  • accogliere la domanda, il giudice emetterà quindi l’ingiunzione di pagamento europea con cui ingiungerà e cioè condannerà il debitore al pagamento della somma di denaro indicata nella domanda. Il provvedimento di accoglimento viene emesso utilizzando il modulo E.

L’ingiunzione di pagamento europea dovrà poi essere notificata al debitore nei 60 giorni successivi all’emissione.

Come si notifica l'ingiunzione di pagamento europea?

La notifica del decreto ingiuntivo europeo deve avvenire secondo le regole dello Stato dove risiede o ha sede il debitore.

Il creditore dovrà quindi trasmettere al debitore:

  1. l’ingiunzione di pagamento europea emessa dal Giudice (modulo “E”),
  2. la copia della domanda (modulo “A”) e
  3. il modulo per l’opposizione, sempre reperibile sul portale di giustizia europea (modulo F).

Cosa puo' fare il debitore dopo aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea?

Il debitore potrà alternativamente:

  • pagare l’importo ingiunto indicato nella domanda;
  • opporsi al decreto ingiuntivo: il debitore, utilizzando il modulo “F” ricevuto insieme al decreto ingiuntivo, potrà presentare l’opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Si instaurerà quindi un procedimento ordinario (una vera propria causa civile) davanti al Giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento;
  • non pagare, nè opporsi: in questo caso l’ingiunzione di pagamento diventerà esecutiva e quindi il creditore, con l’assistenza di un avvocato, potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore e cioè pignorare i suoi beni per soddisfare il proprio credito.   

E se il debitore non ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo europeo?

Al debitore è riconosciuta la possibilità di richiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea anche dopo che sono decorsi i 30 giorni per proporre l’opposizione.

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