Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, disciplinato dal Regolamento CE n. 1896/2006, consente al creditore di recuperare le proprie somme anche se il debitore risiede all’estero. Tale procedura si applica soltanto alle controversie transfrontaliere, ossia a quelle liti in cui una delle parti, debitore o creditore, abbia la residenza o il domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello del Giudice adito.
Quindi il creditore italiano può chiedere ed ottenere l’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di un cittadino francese, tedesco, ecc, ma non può chiederla contro un cittadino italiano. In tal caso occorrerà avviare la procedura monitoria di cui agli artt. 633 c.p.c. e seguenti (sull’argomento leggi l’articolo Come ottenere il pagamento di una fattura).
Affinché si possa chiedere un’ ingiunzione di pagamento europea (denominata anche decreto ingiuntivo europeo) è necessario che il credito presenti le seguenti caratteristiche:
- deve trattarsi di un credito di natura civile o commerciale, quindi attinente a rapporti tra imprese o tra imprese e consumatori;
- deve essere liquido, cioè quantificato nel suo ammontare;
- deve essere esigibile, cioè deve trattarsi di un credito scaduto, di cui il creditore può chiedere il pagamento;
- non deve essere contestato.
Sono invece esclusi dalla suddetta procedura i crediti riguardanti:
- la materia fiscale, doganale e amministrativa;
- la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri;
- la sicurezza sociale;
- il regime patrimoniale dei coniugi o altri regimi simili come ad esempio il fondo patrimoniale, la separazione dei beni, la comunione convenzionale;
- i testamenti e le questioni successorie;
- le procedure fallimentari e di concordato;
- le obbligazioni extracontrattuali.